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Circolare 1

Corsi di formazione in materia di sicurezza, adempimento previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art 37

Corsi di formazione in materia di sicurezza, adempimento previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s. m. i. art. 37.

Utente TOIC880008-psc

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OGGETTO: Corsi di formazione in materia di sicurezza, adempimento previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s. m. i. art. 37.
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.) prevede che il datore di lavoro garantisca a ciascun lavoratore di ricevere adeguata formazione in materia di salute e sicurezza (art.37), con particolare riferimento a:
•concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
•rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.
In conformità al D.Lgs. 81/2008 e al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in G.U. n. 119 del 24 maggio 2025, si comunica che tutto il personale docente è tenuto a svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto lavoratore ai sensi dell’art. 2 del Testo Unico.
L’Accordo 2025 prevede per i docenti:
•Formazione generale
•Formazione specifica
La formazione deve essere svolta prima dell’inizio delle attività lavorative per il personale neoassunto e comunque entro i termini stabiliti per il personale già in servizio.                                                                                                                                                                                                                È previsto un aggiornamento obbligatorio di 6 ore ogni 5 anni, da svolgersi tramite corsi riconosciuti e con verifica finale di apprendimento.
L’Accordo 2025 introduce l’obbligo di verifica finale di apprendimento per tutti i corsi, anche per la formazione dei lavoratori.
I corsi saranno organizzati dall’Istituto nel rispetto delle nuove disposizioni e le attività saranno erogate da soggetti formatori abilitati ai sensi dell’Accordo 2025.
L’Accordo 2025 introduce l’obbligo di verifica finale di apprendimento per tutti i corsi, anche per la formazione dei lavoratori.
Nell’attesa dell’organizzazione dei corsi e delle relative modalità di fruizione, tutti coloro che sono in possesso di un attestato in corso di validità sono dispensati dall’obbligo formativo inviando all’indirizzo mail toic880008@istruzione.it, entro il giorno 6 settembre 2026,
la copia dell’attestato di frequenza del corso con superamento della prova di verifica dell’apprendimento o altra valida attestazione.
Entro la stessa data si chiede a coloro che sono in possesso di attestati di formazione per incaricati alla prevenzione incendi e lotta antincendio, modulo A e B per ASPP, per incaricati preposto, incaricati al primo soccorso e BLS-D, per formazione somministrazione
farmaci di inviarne copia al medesimo indirizzo mail.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Abramo CANDIDO

 

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